CUF 20.7.00 - articolo 2
Articolo 2
(Commissione unica del
farmaco, provvedimento 20 luglio 2000)
1. I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco dalla
Commissione unica del farmaco su propria iniziativa oppure su proposta di
associazioni di malati, societą scientifiche, aziende sanitarie, universitą,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Al fine della formulazione del parere della Commissione unica del
farmaco, la documentazione a supporto della proposta di inserimento deve
comprendere:
- una relazione di carattere scientifico sulla patologia che ne rappresenti
la gravitą e l'assenza di una valida alternativa terapeutica;
- la descrizione del piano terapeutico proposto
- i dati indicativi sul
costo del trattamento per paziente (mensile o per ciclo di terapia);
- lo stato autorizzativo del medicinale in Italia
ed all'estero con
indicazioni dell'azienda produttrice o fornitrice;
- la documentazione disponibile quale:
- pubblicazioni scientifiche;
- risultati di studi clinici di fase prima e seconda con riferimento anche alla
qualitą e sicurezza del medicinale;
- informazioni concernenti sperimentazioni cliniche ancora in corso.
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