contratto dirigenza medica 98-01 - parte economica 00-01: articolo 12
Articolo 12 - Disposizioni particolari (Parte economica biennio
2000-2001)
(Contratto dirigenza
medica/veterinaria 98-01)
1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano impegnate nel
rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno
successivo ai fondi di pertinenza.
2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di carattere economico previste
dal CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, non modificate dal presente
contratto.
3. Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si
deve intendere:
- ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui
all'art. 4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo
indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o
enti diversi del comparto;
- ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e
5 l'anzianità complessiva, con
rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date
previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti
diversi del comparto.
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