contratto dirigenza medica 98-01 - parte economica 00-01: articolo 6

Articolo 6 - Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo (Parte economica biennio 2000-2001)

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i dirigenti medici e veterinari indicati dall'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 sono i seguenti:

A) Dal 1 luglio 2000:

a) Dirigenti Medici già a tempo definito ............ L. 36.000
b) Veterinari L. 46.000

 B) Dal 1 luglio 2001 gli incrementi tabellari sono i seguenti:

a) Medici già a tempo definito ............ L. 33.000
b) Veterinari L. 42.000

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a e b, alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:

............

1 luglio 2000

............

1 luglio 2001

Dirigenti medici L.24.083.000 L. 24.479.000
Dirigenti veterinari L. 33.561.000 L. 34.065.000

 3. Per i dirigenti medici e veterinari già di II livello dirigenziale è conservato l'assegno personale previsto dall'art. 43, commi 2 e 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.

4. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.156.000 previsto per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo, è rideterminato rispettivamente alle decorrenze del 1/7/2000 e 1/7/2001 in L. 11.289.872 ed in L. 11.412.588.

5. Sono confermate le disposizioni dell'art. 44, commi 6 e 7 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per effetto delle quali i dirigenti di cui al presente articolo improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 debbono trasformare il proprio rapporto di lavoro anche in caso di non opzione per il rapporto esclusivo con l'attribuzione di quanto previsto dalle medesime clausole.


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