(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
In via di prima definizione ai dirigenti medici in ruolo ai sensi dell'art. 8 1-bis del d.lvo 502/92 e successive modifiche, titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni al 31/12/1992 e inquadranti in soprannumero previo giudizio d'idoneità, viene riconosciuta l'anzianità di servizio di 5 anni al 31/12/1999, salvo decisione migliorativa da parte degli organi di governo.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
ART. 47 CCNL 98-2001
La Federazione Medici UIL SANTTA'-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara che la riduzione di cui alla componente fissa come da tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996 II biennio economico 1996-1997, rimane vincolata alla dichiarazione congiunta n° 15 I biennio e dichiarazione congiunta n° 3 II biennio, non essendo di pertinenza contrattuale l'interpretazione della legge finanziaria di cui alla dichiarazione n° 15.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL 98-2001
La Federazione Medici UIL SANITA'-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara che, visto il decreto per i medici universitari, in ogni sede, compresa quella contrattuale, rappresenta e rappresenterà la necessità di legare l'esclusività di rapporto con libera professione intramuraria, alla durata dell'incarico dirigenziale, ovvero alla valenza contrattuale.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
La Federazione Medici UIL SANITA'-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara, che nel corso del CCNL 98/2001, si provveda ad individuare i lavori usuranti nella sede di competenza aziendale, e di concordarne le facilitazioni in sede di trattativa decentrata.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Permanendo la vigenza contrattuale dell'art.62 comma 2 CCNL '94-'97 richiamato dall'art.51 comma 2 del presente CCNL, avente dignità di accordo collettivo nazionale, ne consegue che tutta la materia riguardante il lavoro notturno ai sensi del D.L. n.532 del 26.11.99 sarà regolamentata a livello di contrattazione decentrata.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
I BIENNIO
Federazione Medici
Firma il Contratto Nazionale di Lavoro 98/01 dissentendo sull'art.
7; art. 16; art. 24; art.
41; art. 42; art. 47; art.
50; art. 57 comma 2 lettera d).
II BIENNIO
Federazione Medici
Firma il Contratto Nazionale di Lavoro II biennio 00/01 dissentendo sull'art. 3 globalmente ed in particolare il comma 6;
art. 4; art. 5 escluso comma 6;
art. 12.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
I Segretari Nazionali dott. Domizio Antonelli del Sindacato COAS, il dott. Vittorio Virgilio del Sindacato AMCO, il dott. Franco Verniero del Sindacato UMUS, il dott. Francesco Falsetti del sindacato UMI ed il dott. Antonio Terracciano del sindacato FAPAS-Medici firmano sul frontespizio sotto la sigla FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI in quanto ad essa aderenti, essendo affiliati alla UIL FNAM.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Ad integrazione della dichiarazione congiunta n. 7, si specifica che negli Ospedali sedi di DEA di I e di II livello deve essere garantita la presenza del medico di laboratorio 24 ore su 24.
Roma, 8 giugno 2000
UMSPED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
ClSL MEDICI - COSIME
CIVEMP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
La F.P.-CGIL Medici, con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto, ritiene che nelle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali, le aziende, con riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia ed alle sostituzioni dei dirigenti assenti dovranno tenere conto di tutti i dirigenti del ruolo sanitario di diverso profilo professionale addetti alla struttura.
Roma, 8 giugno 2000
F.P.-CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10
Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 8/1 bis del d.lgs. 502/1992 e del d.lgs. 517/1993, espletate le procedure di giudizio di idoneità effettuate dalle Regioni, instaurano il rapporto di impiego a tempo indeterminato non sono sottoposti a periodi di prova ed il periodo di cinque anni è considerato come anzianità.
Roma, 8 giugno 2000
F.P.-CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11
La F.P. CGIL Medici non condivide la dichiarazione congiunta n. 2, in quanto in contrasto con le norme vigenti.
Roma, 8 giugno 2000
F.P. CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12
In riferimento all'art. 38, comma 5, allorché si prevede che la parte eccedente il minimo dello specifico trattamento economico venga "riassorbito", si ritiene che ciò debba essere invece riportato alla trattativa "aziendale", interessando l'importo economico relativo alla parte variabile della retribuzione di posizione, di cui all'art. 13, lett.e), ed art. 35, lett. B) 1).
Roma, 8 giugno 2000
ANPO
FESMED
UMSPED
CISL Medici - COSIME
ANAAO-ASSOMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13
Per motivi di equità e di perequazione lo specifico trattamento economico previsto dall'art. 38, comma 5, deve essere riconosciuto a tutti i dirigenti di struttura complessa, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non abbiano optato per l'incarico quinquennale, in quanto, indipendentemente dalla volontà espressa dai dirigenti, le aziende erano comunque tenute ad invitare i suddetti dirigenti a manifestare espressamente la volontà di utilizzare il diritto potestativo relativo all'opzione.
Roma, 8 giugno 2000
ANPO
ANAAO
CISL Medici - COSIME
UMSPED
CIVEMP
FESMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14
Le sottoscritte OO.SS. dichiarano che in attuazione di quanto previsto dal DPCM 13 dicembre 1995 e dal CCNL stipulato il 30 settembre 1997 alla dirigenza medica e veterinaria del Ministero della Sanità, con specifico accordo dovranno essere estesi gli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto per le corrispondenti professionalità del SSN, non essendo stata apportata alcuna modifica all'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 dal d.lgs della riforma n. 229/1999.
Roma, 8 giugno 2000
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15
Le sottoscritte OO.SS., con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto, ritengono che nelle strutture per le quali, ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a possessori di titolo nella specifica disciplina, con riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL del 5.12.1996, le attività di pronta disponibilità e guardie potranno essere assolte solo nella specifica disciplina di inquadramento del dirigente.
Roma, 8 giugno 2000
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
ANPO
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16
Ad integrazione della dichiarazione congiunta n. 7 si specifica che negli Ospedali per acuti, sede di punto nascita, deve essere garantita la presenza del medico ostetrico 24 ore su 24.
Roma, 8 giugno 2000
FESMED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL Medici-COSIME
CIVEMP
F.P.CGIL Medici
FEDERAZIONE Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 17
Il presente contratto viene sottoscritto in un contesto in cui il processo di aziendalizzazione delle
UU.SS.LL. e degli Ospedali autonomi è molto avanzato, sia pure con diversi livelli di realizzazione sul territorio nazionale.
Nelle aziende il ruolo dei dirigenti, ed in particolare dei dirigenti dell'area medica e veterinaria, è diventato sempre più importante e definitivamente sancito dal Piano Sanitario Nazionale
1998. 2000 che pone come uno degli obiettivi fondamentali "la valorizzazione delle competenze e delle disponibilità professionali ed umane degli operatori
del S.S.N."; il Piano riconosce che "gli ostacoli e le resistenze che
gli operatori sanitari devono superare sono considerevoli. Per questo vanno approfondite le condizioni
per qualificare l'efficacia e l'umanizzazione degli interventi. A tale scopo è necessario un profondo
cambiamento di mentalità ai diversi livelli, a partire dai finanziamenti etici
del lavoro di cura, attraverso la diffusione di sistemi premianti, la formazione permanente, la sperimentazione, le collaborazioni intersettoriali, lo sviluppo delle funzioni
manageriali".
Su tali basi le parti convengono che, allo scopo di perseguire gli obiettivi primari dell'efficacia, dell'appropriatezza delle prestazioni e dell'efficienza, sia gli operatori sanitari che le direzioni strategiche devono applicare il principio della flessibilità per andare incontro alle esigenze dei cittadini utenti.
In tale prospettiva:
grazie al fatto che la contabilità economico - patrimoniale ha sostituito in tutte le aziende sanitarie la contabilità finanziaria, e che quasi dovunque è stata avviata la contabilità analitica per centri di costo, per cui si ha certezze dei costi e non esistono più i vincoli che caratterizzavano il passaggio di fondi tra i capitoli di spesa (contabilità di tipo finanziario)
considerata l'autonomia gestionale delle aziende sanitarie
nel rispetto dei principi sanciti dal vigente Piano Sanitario Nazionale
nell'interesse prioritario del cittadino-utente
perseguendo sempre l'efficienza compatibile con elevati livelli di qualità delle prestazioni, si ritiene utile che, a livello aziendale, vengano sottoscritti accordi con i dirigenti che prevedano un miglior uso delle risorse economiche, partendo da quanto consolidato negli anni precedenti, garantendo più elevati livelli prestazionali a fronte di ulteriori sistemi premianti, di risultato.
Le priorità individuate sono le seguenti:
miglioramento della qualità delle prestazioni.
selezione prestazioni appropriate ed efficaci
utilizzo intensivo delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche
utilizzo intensivo delle sale operatorie
riduzione delle liste d'attesa, per prestazioni appropriate
Nessun patto potrà avere gli effetti desiderati se non viene riconosciuto e valorizzato, dalle direzioni strategiche, il ruolo centrale delle professioni. I protagonisti dell'epocale processo di cambiamento organizzativo nel S.S.N. sono i dirigenti medici che legittimamente si aspettano che vengano garantiti - a fronte dell'impegno, delle responsabilità assunte, della professionalità - l'autonomia professionale e i livelli retributivi.
Roma, 8 giugno 2000
ANAAO ASSOMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18
L'ANAAO-ASSOMED richiede che, in relazione alla specificità funzionale della dirigenza medico veterinaria e sanitaria del Ministero della Sanità, al personale individuato dal DPCM 13.12.1995, ai sensi dell'art. 18 comma 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, siano estesi, con specifico accordo di settore nell'ambito del CCNL dell'area I, gli istituti normo-economici previsti per le corrispondenti professionalità del Servizio Sanitario Nazionale.
L'accordo di settore provvederà alla armonizzazione della normativa contrattuale in relazione alla specificità dell'organizzazione ministeriale.
Roma, 8 giugno 2000
ANAAO-ASSOMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19
Le sottoscritte OO.SS. confermano che il fondo previsto dagli artt. 60 e 61 del CCNL 5.12.1996, il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza, comprende le risorse destinate, in prima applicazione del CCNL del 5.12.1996, come integrato dal CCNL del 2.7.1997, ad assicurare il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di
posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo - come indicato nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
Pertanto, le aziende, qualora non vi abbiano già provveduto, prima di procedere alla integrazione del fondo, come disposto dai
commi 2 e seguenti dell'art. 50, rideterminano il valore iniziale del fondo sulla base delle risorse complessivamente destinate allo stesso, come sopra specificate.
Roma, 8 giugno 2000
ANAAO-ASSOMED
ANPO
F.M.
CISL Medici-COSIME
FESMED
F.P. CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20
La scrivente organizzazione sindacale CIMO-ASMD, nel sottoscrivere in data odierna il CCNL 98/2001 di area medica riferito al quadriennio normativo ed ai due bienni economici, conferma le riserve, già espresse in sede di contrattazione nazionale collettiva, sulle norme contrattuali che prefigurano elementi di dubbia legittimità, anche rispetto a principi fondamentali posti a base dell'ordinamento, in materia di:
discriminazioni economiche e normative a danno dei medici dipendenti esercenti libera professione extramuraria (in deroga ai principi costituzionali sul diritto alla retribuzione proporzionata quali-quantitativamente alla prestazione resa), ovvero a danno dei medici già a tempo definito (specie art.l6, c.4, ultimo periodo, e Capo III e capo IV del contratto del quadriennio normativo e del 1° biennio economico), riprese passivamente da interventi impropri e autoritativi delle leggi finanziarie su istituti che sono di competenza negoziale;
appiattimento delle articolazioni funzionali e delle retribuzioni dei medici dipendenti, con negazione di un ruolo dirigenziale effettivo in capo alla categoria,
ipotesi di pagamento forfettario dei servizi di guardia medica prestati dai medici dipendenti;
malcostume dell'autofinanziamento di istituti contrattuali, utilizzando risorse già in godimento alla categoria;
mancato ristoro della integralità delle voci retributive fondamentali ed accessorie almeno rispetto all'inflazione programmata dell'intero quadriennio 1998/2001 e mancato ripristino dell'orario settimanale di 36 ore;
vincolo ricattatorio della sottoscrizione del CCNL di categoria per potere esercitare pienamente i diritti sindacali in sede di contrattazione integrativa, a prescindere dalla effettiva rappresentatività locale e nazionale (artt.9 e 10 della parte normativa del contratto);
previsione di vincoli burocratici che non favoriscono oggettivamente l'esercizio del diritto della libera professione intramuraria, assieme alle gravi carenze strutturali e organizzative di settore.
La CIMO-ASMD conferma altresì, nonostante la "certificazione positiva" della Corte dei Conti:
i suoi dubbi sulla effettività ed adeguatezza delle risorse previste dalle leggi 448/98 e 488/99 per finanziare il fondo per l'esclusività di rapporto, e garantire nel tempo l'erogazione e il valore della specifica indennità introdotta dal presente contratto a far data dal 1/01/2000 (coerentemente con il carattere irreversibile della opzione esclusiva), nonché sulla adeguatezza delle risorse per la piena e completa equiparazione economica di tutti gli ex assistenti agli ex aiuti non qualificati;
il suo sconcerto per la mancata emanazione (nonostante la diffida extragiudiziale, dalla CIMO indirizzata ai Responsabili il 12/04/2000, dal ritardare ancora gli adempimenti di legge) del decreto congiunto Sanità-Tesoro (ex art.28, c.16, L.488/99) sulle modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 dell'art.72 della legge 448/98, atto necessario e presupposto per l'applicazione del CCNL 98/2001, specie del 2° biennio economico, in cui ci si trova a vivere ed operare ormai da 6 mesi.
Roma 8/06/2000
CIMO-ASMD
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 21
La CISL MEDICI-COSIME richiede che nei contratti decentrati aziendali venga incrementato il fondo di cui all'art. 51 per rivalutare economicamente la remunerazione dei servizi di guardia e di pronta disponibilità, tenendo particolarmente conto dei servizi deputati all'emergenza.
Roma, 8 giugno 2000
Federazione CISL Medici - COSIME