(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 7 non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento ai criteri integrativi aziendali previsti dall'art. 18, comma 9, le parti, in relazione alla particolare situazione della struttura ove si è verificata l'assenza con riguardo al rapporto di lavoro dei dirigenti ivi assegnati, convengono che l'azienda possa valutare, in via eccezionale e d'urgenza, qualora l'assenza stessa sia di brevissima durata e non vi siano soluzioni alternative ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, che la sostituzione per assicurare la continuità assistenziale possa essere affidata anche ad un dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo.
Non condivisa solo da F.P.- CGIL Medici
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 20, le parti concordano di aver dato piena attuazione all'art. 33 del dlgs. 29/1993, completandone le disposizioni con le modalità e le procedure ivi previste. Pertanto la mobilità deve essere effettuata secondo le indicazioni dell'art. 20.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 25, comma 3 le parti convengono che, gli oneri ivi previsti dovranno in futuro trovare copertura assicurativa nell'ambito delle polizze che saranno stipulate ai sensi dell'art. 24, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione alle norme sulla verifica e valutazione dei dirigenti di cui agli articoli da 31 a 34 del presente contratto, viste le modifiche introdotte dal dlgs 286/1999 in materia nonché il dlgs 229/1999, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - mediante gli atti richiamati dalle citate normative, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti in azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione con figure adeguate per professionalità e qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si danno reciproco atto che i fondi aziendali previsti dagli artt. 50, 51 e 52 del presente contratto per la corresponsione delle voci del trattamento economico ivi previste non possono essere utilizzate, nei policlinici universitari a gestione mista per il pagamento delle analoghe competenze al personale universitario convenzionato, che dovranno gravare esclusivamente sulle risorse definite allo scopo nella relativa convenzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti auspicano che nella programmazione regionale vengano adottati idonei provvedimenti affinché negli ospedali per acuti, sede di pronto soccorso e/o di punto nascita, in ottemperanza alle norme di garanzia relative ai servizi pubblici essenziali, nelle unità operative di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, deve essere garantita la presenza dell'anestesista rianimatore 24 ore su 24. Negli ospedali sedi di DEA di I e II livello deve essere garantita la presenza 24 ore su 24 dell'anestesista, del rianimatore, del radiologo, del chirurgo e del medico internista.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti convengono sulla necessità che nelle code contrattuali del presente CCNL sia affrontato il problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato per compiti di servizio utilizzando i parametri di determinazione ACI del costo chilometrico in sostituzione dell'indennità chilometrica ancora fissata ad 1/5 del prezzo della benzina super al chilometro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti si impegnano ad approfondire - nell'ambito delle code contrattuali - le problematiche della guardia medica notturna al limitato scopo di verificare la possibilità, senza oneri aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che, salvaguardata l'organizzazione dei servizi, in determinati casi oltre i cinquantacinque anni di età possano rendere la guardia medica facoltativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riferimento all'art. 58, comma 9, le parti convengono che le sperimentazioni ed i trials clinici possano essere compresi tra le attività a pagamento ivi previste, secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4 lett. G, del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti, con riferimento all'art. 30, comma 2, prendono atto che la Commissione ivi citata è quella prevista dal d.lgs. 49/2000, che modifica l'art. 15 quinquies del d.lgs. 502/1992.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
In relazione agli artt. 15 e 45 del presente contratto, le parti prendono atto di quanto affermato dalla circolare del Ministero della Sanità, n. D.P.S. IV.9-11/569 del 28.3.2000, in ordine alla remissione in termine per l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo nei confronti dei dirigenti di II livello, che per una erronea interpretazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. 49/2000 siano stati indotti a non esercitare la propria opzione entro il 14.3.2000 o ad esercitarla erroneamente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 35, comma
2, nei confronti dei dirigenti medici e veterinari che hanno optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000 non si applichino, neanche temporalmente, le penalizzazioni previste dai
commi 1 lett. b), 3,
4 e 5 dell'art. 47.
I dirigenti sanitari di cui all'art. 44 che entro il 14 marzo 2000
abbiano optato per il rapporto esclusivo continuano a prestare la propria attività con le
modalità previste dal rapporto in corso di soppressione sino a trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo ai sensi di quanto previsto
dall'art. 44, comma 2, momento dal quale sarà riadeguato
l'orario di lavoro. La disposizione è collegata al meccanismo di finanziamento del passaggio previsto
dall'art. 44 citato, comma 7.
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