contratto dirigenza medica 98-01 - tavola 2

Tavola 2 - Situazione retributiva(1) a regime nel I biennio economico 1998-1999
(migliaia di lire)

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

Art. 46, comma 1, medici che non hanno effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo al 14/3/2000

Voci retributive Situazione CCNL 5/12/96 Situazione all'1/6/99 Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000 Situazione dopo il 15/3/2000 (5) (cifr. artt. 45 e 46)
I Liv. II Liv. I Liv. II Liv. Dir. Dir. strutt. Complessa(5) Dirigenti
(ex I liv.) (ex II liv.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Stipendio 36.000 48.000 37.632 50.064 37.632 37.632 37.632 37.632
ISS 13.883 14.783 13.883 14.783 13.883 13.883 13.883 13.883
ISM 15.000 20.000 15.000 20.000 15.000 20.000 (2)  15.000 20.000 (2) 
Specifico trattamento ad personam (3) - 3.500 - 3.500 - 3.500 (2)  - -
Assegno ad personam - - - - - 13.263 (2) - 13.263 (2)
Indennità incarico struttura complessa - - - - - - - -
13^ mensilità 4.250 5.667 4.386 5.839 4.386 5.908 4.386 5.908
Totale 69.133 91.950 70.901 94.186 70.901 94.186 70.901 (4)  90.686 (4)

(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.

(2) A titolo personale

(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le situazioni più favorevoli.

(4) I tagli per l'opzione del rapporto non esclusivo operano, per legge, sulla retribuzione di posizione e di risultato dall'1/7/99 (cfr. art. 47)

(5) Per i dirigenti che non optano per il rapporto esclusivo, il trattamento economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente dopo il 15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione di struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello anche lo specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art. 47). Il loro trattamento rimane comunque differenziato per gli assegni personali, operando i tagli solo sulle voci di cui alla nota 4. La situazione riportata in colonna (9) per i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale, a norma dell'art. 45, comma 2, si verifica a partire dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli incrementi tabellari del II biennio.


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