contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 48

Articolo 48 - Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attivitā libero professionale extramuraria

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio dell'attivitā libero professionale extramuraria compete il trattamento economico previsto dall' art. 44, comma 5, con decorrenza dal 1 gennaio successivo.

2. La retribuzione di posizione č ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all'art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento.

3. Al dirigente č riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa č determinata a consuntivo.


articolo precedente // articolo successivo