contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 46

Articolo 46 - Trattamento economico fondamentale

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. Ai dirigenti di cui all'art. 36, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo spettano:

  1. il trattamento economico tabellare dell'art. 36, comma 4;

  2. l'indennità integrativa prevista dall'art. 37;

  3. per i dirigenti medici e veterinari già di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 38, comma 1 e l'indennità di specificità medica del comma 2;

  4. le altre voci previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti.

2. Ai dirigenti di cui all'art. 43 comma 1 che non siano passati al rapporto unico ai sensi dell'art. 44 competono:

  1. il trattamento economico tabellare previsto dall' art. 43 commi 2 e 3;

  2. l'indennità integrativa in godimento e quella di specificità medica prevista dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 per i relativi rapporti di lavoro;

  3. per i dirigenti medici e veterinari già di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 43, commi 2 e 3;

  4. le altre voci previste dall'art. 35 lettera A) ove spettanti.

3. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di cui ai commi 1 e 2 lettera c), nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall'1 gennaio 1998.


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