contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 44

Articolo 44 - Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri rapporti

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari dei dirigenti medici gią di I e II livello sono soppressi con le modalitą di realizzazione di cui ai seguenti commi anche per dare completa attuazione agli artt. 42 e 72 del CCNL del 5 dicembre 1996 circa la riconduzione di tali dirigenti medici ad un rapporto di lavoro unico anche per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17.

2. Il passaggio al rapporto unico - per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo 2000 - č portato a termine entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:

  1. il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4;

  2. l'indennitą integrativa e quella di specificitą medico - veterinaria nella misura prevista dall'art. 37;

  3. ai dirigenti gią di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all'art. 30 l'indennitą di incarico prevista dall'art. 40. che assorbe l'assegno personale dell'art. 43, comma 2. Per coloro che avevano optato per il rapporto quinquennale č mantenuto lo specifico trattamento in godimento.

  4. l'indennitą di esclusivitą di rapporto nella misura spettante;

  5. la retribuzione di posizione definita aziendalmente in relazione all'incarico affidato, nel rispetto dell'art. 39;

  6. la retribuzione di risultato, ove spettante.

Per i dirigenti gią di II livello a tempo definito che non avessero optato per l'incarico quinquennale entro il 3l luglio 1999, si applica anche l'art. 30.

3. Il comma 2 si applica anche ai dirigenti veterinari gią di I e II , di cui all'art. 43, comma 1 lett. A) punto b), i quali abbiano optato per l'esclusivitą di rapporto. In tal caso l'indennitą prevista al punto c) del comma 2 per i dirigenti gią di II livello che abbiano mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 30 assorbe l'assegno personale di cui all'art. 43, comma 3.

4. Il comma 2 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati di cui all'art. 70, comma 5 del CCNL 5 dicembre 1996 che alla data prevista del 14 marzo 2000, abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.

5. Per i dirigenti medici e veterinari dei commi precedenti che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza dall'opzione - anche successivamente - con l'attribuzione del trattamento economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c).

6. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto esclusivo. In tale caso a detti dirigenti č attribuito:

  1. il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4;

  2. l'indennitą integrativa e quella di specificitą medico - veterinaria ove in godimento e nella misura prevista dall'art. 37;

  3. ai dirigenti medici e veterinari gią di II livello di cui all'art. 43, commi 2 e 3, l'assegno personale ivi previsto alla lett. b) č riassorbito;

  4. la retribuzione di posizione definita con le regole di cui all'art. 39.

7. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo congelando - in misura corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente, tenuto conto - per i dirigenti medici - del maggior numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario.


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