contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 43

Articolo 43 - Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari esercitanti la libera professione extramuraria

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i dirigenti medici e veterinari indicati dagli artt. 43, 44 e 45, lettere B) e D) del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 - 1997 sono i seguenti:

  1. Dal 1 novembre 1998:

    1. Medici già a tempo definito

      dirigenti di II livello ............ L. 69.000
      dirigenti di I livello L. 52.000
    2. Veterinari di cui alla lettera D) degli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996

      dirigenti di II ............ L. 86.000
      dirigenti di I livello L. 67.000
  2. Dal 1 giugno 1999, con il riassorbimento del precedente incremento, gli incrementi tabellari sono i seguenti:

    1. Medici già a tempo definito

      dirigenti di II livello ............ L. 129.000
      dirigenti di I livello L. 97.000
    2. Veterinari di cui alla lettera D) degli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996

      dirigenti di II ............ L. 160.000
      dirigenti di I livello L. 124.000

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici di cui al comma 1 lett. A e B, punto a), alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:

............ 1 novembre 1998 ............ 1 giugno 1999
Dirigenti già di II livello: L.33.828.000; L. 34.548.000
Dirigenti già di I livello: L. 23.111.000; L. 23.651.000

Per i dirigenti medici di II livello in servizio al 31 luglio 1999, il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità dal 1 agosto 1999 è cosi articolato:

  1. stipendio tabellare annuo nella misura di L. 23.651.000 già previsto per i dirigenti di I livello;

  2. assegno personale pensionabile e non riassorbibile annuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44,
    di L. 11.582.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari individuati nel presente comma e le misure delle indennità integrative spettanti.

3. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti veterinari di cui al comma 1 lett. A e B, punto b), alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:

............ 1 novembre 1998 ............ 1 giugno 1999
Dirigenti già di II livello: L.44.776.000 ; L. 45.664.000
Dirigenti già di I livello: L. 32.325.000; L. 33.009.000

Per i dirigenti veterinari di ex II livello in servizio al 31 luglio 1999 il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità - dal 1 agosto 1999 - è cosi articolato:

  1. stipendio tabellare annuo nella misura stabilita dal presente comma per i dirigenti già di I livello di L. 33.009.000;

  2. assegno personale pensionabile e non riassorbibile annuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, di L. 13.485.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari individuati nel presente comma e le misure delle indennità integrative spettanti.

4. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni personali di cui alle lettere b) dei commi 2 e 3 - nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall' 1 gennaio 1998.

5. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 10.800.000 previsto per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione indicata nell'art. 133 del DPR 384/1990, è rideterminato in L. 11.156.000.

6. I dirigenti di cui al presente articolo mantengono l'indennità integrativa speciale in godimento.

7. Sono disapplicati gli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 fatte salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.


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