contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 34

Articolo 34 - Effetti della valutazione negativa

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

2. L'accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:

  1. alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;

  2. all'entità degli scostamenti rilevati.

3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può determinare:

  1. perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;

  2. la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;

  3. in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;

4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente.

5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, può determinare:

  1. perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;

  2. la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997;

  3. in caso di responsabilità grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione.

7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23.


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