contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 31

Articolo 31 - Verifica dei risultati e delle attivitą dei dirigenti

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/1992 sono:

  1. il Collegio tecnico;

  2. il nucleo di valutazione;

L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:

  1. delle attivitą professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;

  2. dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;

  3. dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio.

L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:

  1. dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;

  2. dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivitą svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalitą con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1 gli elementi necessari alla verifica loro demandata.

5. L'organismo di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale applicazione da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999 .

6. In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma 2 lett. a) decorre dall'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di attivitą. Il triennio per le successive verifiche del dirigente scatta dopo l'effettuazione dell'ultima.


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