contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 30

Articolo 30 - Norma transitoria

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. I dirigenti medici e veterinari di ex II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma nel termine di cui all'art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile 2000 - possono chiedere di essere sottoposti a verifica per l'attivitā svolta nell'ultimo quinquennio.

2. La verifica č disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed č svolta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 6 e 29, comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La verifica č effettuata da parte della Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e successive modifiche.

3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico di direzione di struttura complessa in atto - č mantenuto il trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l'indennitā di specificitā medica dall'art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.

4. In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui all' art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le condizioni.

5. In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001 , č conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27 comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il trattamento economico č quello previsto dall'art. 38, commi 1 e 2 mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico conferito.

6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione di struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5.

7. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 50.


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