contratto dirigenza medica 98-01 - articolo 7

Articolo 7 - Coordinamento regionale

(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)

1. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederą gli argomenti e le modalitą di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:

  1. formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;

  2. verifica dell' entitą dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruitą, fermo restando il valore della spesa regionale;

  3. perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 41, relativo all'equiparazione del ex IX livello al X livello non qualificato del DPR 384/1990;

  4. perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 42, relativo alla corresponsione dell'indennitą di esclusivitą di rapporto;

2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto.

3. I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.


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