(Decreto Legislativo n°168, 7 luglio 2000)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così
come modificato ed integrato da ultimo con il decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di
formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini
stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale,
autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il
relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno
stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di
superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo
di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato
comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.".