(Decreto Legislativo n°168, 7 luglio 2000)
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo l'articolo
19-quinquies, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-sexies (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni
nazionale o interregionale). - 1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze
nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi
rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure
dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Ministro della sanità ne dà adeguata informativa alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il
Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa
consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario
ad acta. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di
programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario
regionale, l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che
sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e
3.".