(Concorsi farmaceutici sanitari, 19 aprile 2000)
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, gli ordini provinciali comunicano al Ministero della sanità l'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
2. Al termine di ciascuna delle prove attitudinali gli ordini provinciali trasmettono al Ministero della sanità l'elenco dei candidati idonei e di quelli non idonei.
3. In caso di mancata organizzazione ed attivazione delle prove da parte degli ordini provinciali, la Federazione nazionale degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, previa diffida, provvede in via sostitutiva.