concorsi 19.4.00 - articolo 9

Articolo 9 - Ripetizione della prova

(Concorsi farmaceutici sanitari, 19 aprile 2000)

1. I candidati che non hanno conseguito l'idoneità nella prima prova attitudinale sono ammessi, a domanda, a ripetere la prova attitudinale nella data indicata dal Ministero della sanità a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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