concorsi 19.4.00 - articolo 6

Articolo 6 - Commissione di valutazione

(Concorsi farmaceutici sanitari, 19 aprile 2000)

1. Le commissioni di valutazione della prova attitudinale (prova scritta e prova orale) sono nominate dal Ministero della sanità e sono composte da:

  1. un membro designato dal Ministero della sanità, con funzioni di Presidente;

  2. un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

  3. due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fra gli iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine provinciale.

2. Per ogni componente titolare è nominato un supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. Le funzioni di segretario sono assicurate da un dipendente del competente ordine provinciale.


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