(Concorsi farmaceutici sanitari, 19 aprile 2000)
1. Le commissioni di valutazione della prova attitudinale (prova scritta e prova orale) sono nominate dal Ministero della sanità e sono composte da:
un membro designato dal Ministero della sanità, con funzioni di Presidente;
un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fra gli iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine provinciale.
2. Per ogni componente titolare è nominato un supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segretario sono assicurate da un dipendente del competente ordine provinciale.