concorsi 19.4.00 - articolo 1

Articolo 1 - Domanda e termine di presentazione

(Concorsi farmaceutici sanitari, 19 aprile 2000)


1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea presso le università italiane negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che intendono sostenere la prova attitudinale di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, devono presentare domanda di partecipazione alla prova all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se iscritti ad un corrispondente albo di uno dei paesi dell'Unione europea, devono presentare domanda all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma.

2. La domanda, in carta semplice, deve essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta contenente la domanda, deve essere specificato: «Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri».

3. Il termine per la presentazione della domanda è di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile solo se spedita, entro il termine indicato al comma 3, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano spedito la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.

6. I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

7. La domanda, compilata a macchina o in stampatello, deve contenere l'indicazione della residenza nonché del domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale, presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.


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