(Concorsi farmaceutici sanitari, 19 aprile 2000)
Il Ministro della Sanità
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4 con relativo allegato E, concernente la delega al governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998. n.
128;
Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 386, del 1998, il quale prevede che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea a partire dall'anno accademico dal
1980-1981, fino al 1984-1985, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova
attitudinale;
Visto, l'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale stabilisce i contenuti della prova attitudinale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3. del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale;
Ritenuto di dover procedere all'organizzazione della prima e della seconda prova attitudinale;
Ritenuto opportuno, a tal fine, di avvalersi della collaborazione della Federazione nazionale e degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Ritenuto di prevedere che gli oneri connessi all'espletamento della prova siano a carico degli interessati;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 febbraio 2000.
Decreta: