CUF 19.4.00* - articolo 2

Articolo 2

(Commissione unica del farmaco, provvedimento 19 aprile 2000)

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da aciduria organica che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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