(Commissione unica del farmaco, provvedimento 19 aprile 2000)
Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da fibrosi polmonare idiopatica che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.