convenzione medicina generale - allegato G - ADP - articolo 1:
prestazioni domiciliari
Allegato G
ADP
Articolo 1 -
Prestazioni domiciliari
(Convenzione 2000)
1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art.
39, comma 1, lettera b), è svolta assicurando, al domicilio personale del
non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o
mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
- monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
- controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e
suggerimenti allo stesso e ai familiari;
- indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle
terapie, da annotare sul diario clinico;
- indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna,
con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
- indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli
accessi fornita dalla Azienda;
- collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per le
necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente
esterno;
- predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con
carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
- attivazione degli interventi riabilitativi;
- tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla
Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la
terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite
specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente
specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
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