1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate, in calce al presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito.
5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, la autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all’Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato dall’assistito, o da chi per lui, a conferma dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni.
6. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.
7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all’art. 14, comma 4.
8. Al medico spettano compensi onnicomprensivi
indicati nel nomenclatore-tariffario, con esclusione di quelli previsti alla lett.
"C". Fermo quanto previsto dall'art. 6,
comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.
I compensi per le prestazioni aggiuntive sono
corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta
di cui al punto 4.
9. Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive, con esclusione di quelle previste alla lett. "C", non possono superare mensilmente il 16,60% per cento dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario professionale di cui all'art. 45, lett. "A1, comma 1".
10. I medici della continuità assistenziale possono eseguire, nell’esercizio della propria attività convenzionale, le prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di cui al presente Allegato.
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
A – Prestazioni eseguibili senza autorizzazione:
Prestazioni |
01.01.1999 |
01.01.2000 |
1.Prima medicazione (*) |
23.530 |
23.860 |
2.Sutura di ferita superficiale |
6.340 |
6.430 |
3.Successive medicazioni |
11.760 |
11.930 |
4.Rimozione di punti di sutura e medicazione |
23.530 |
23.860 |
5.Cateterismo uretrale nell’uomo |
18.410 |
18.700 |
6.Cateterismo uretrale nella donna |
6.850 |
6.950 |
7.Tamponamento nasale anteriore |
10.740 |
10.890 |
8.Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) |
23.530 |
23.860 |
9.Lavanda gastrica |
23.540 |
23.860 |
10.Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica |
11.760 |
11.930 |
11.Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**) |
17.600 |
17.840 |
12.Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili) |
1.230 |
1.240 |
B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria:
Prestazioni |
01.01.1999 |
01.01.2000 |
1.Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) |
17.600 |
17.840 |
2.Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) |
11.770 |
11.930 |
3.Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) (***) |
2.350 |
2.390 |
4.Vaccinazioni non obbligatorie (****) |
11.760 |
11.930 |
C) Prestazioni, indicate a titolo esemplificativo, eseguibili nell'ambito degli accordi regionali e aziendali di cui al capo VI.
Anziani:
Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:
(*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.
(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.
(***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.
(****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino, che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente Allegato. La vaccinazione antinfluenzale è compensata con la tariffa di cui al presente Allegato anche nel caso previsto dall’art. 31, comma 3, lettera c, salvo quanto stabilito dall’art. 45, lettera A1, comma 2.