1. Gli Accordi regionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli dell’Accordo collettivo nazionale e coerenti con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.
2. Gli accordi regionali, definiscono i compiti e le attivitą svolte dai medici di medicina generale:
3. Nell'ambito degli Accordi di cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le modalitą tecnico-organizzative per l’armonizzazione delle attivitą di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende.
4. La armonizzazione dell'attivitą delle diverse Aziende assume particolare rilievo riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.