convenzione medicina generale - articolo 62 - emergenza sanitaria territoriale: generalità e campo di applicazione

Articolo 62 - Emergenza sanitaria territoriale: Generalità e campo di applicazione 

(Convenzione 2000)

1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l’organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell’Atto d’intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.


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