convenzione medicina generale - articolo 40 - forme associative in
assistenza primaria
Articolo 40 - Forme associative dell'assistenza primaria
(Convenzione 2000)
1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di
medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modificazioni.
2. Al fine di:
- facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo
snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda,
- garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di
ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza
individuate concordemente a livello aziendale,
- realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure
anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici,
- perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei medici di
medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con
il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle
equipes territoriali di cui all'art. 15, se
costituite,
- realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei
cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale,
anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici
associati svolgono a rotazione attività concordate,
- perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali
e di organizzazione della attività professionale,
- condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le
patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica,
i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro
e realizzare forme di lavoro associativo, secondo i principi, le tipologie e le
modalità indicate ai successivi commi.
3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono
distinte in:
- forme associative, che costituiscono
modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle
strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità
assistenziali di ciascuno di essi;
- forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui
soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza
primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o
dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono
anche le modalità operative di cui al comma precedente.
In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni
sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
4. Le forme associative dell’attività di
assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti
criteri generali:
- a. la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici
partecipanti;
- b. l'accordo che costituisce la forma
associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente
articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato
presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti
alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri
elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al
fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti;
- c. della forma associativa possono far parte:
- medici che svolgono l'attività di medico convenzionato ai sensi del
presente Capo, esclusi quelli di cui all’art.
25, comma 8, e che operano all’interno del medesimo ambito
territoriale di scelta di cui all’articolo 19
del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e);
(modificato dal DPR
130/02 - ndr)
- medici di continuità assistenziale;
- medici pediatri di libera scelta;
- d. la sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata
dai suoi componenti;
- e. la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza
primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi
7, 8 e 9. Le forme associative
composte da soli due medici e già in essere all’atto di pubblicazione del
presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e
fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli
Accordi regionali di cui al Capo VI disciplinano modalità e tempi per
l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai
criteri di cui al presente articolo;
- f. ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui
al successivo comma 6;
- g. fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte
dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun
partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo
l’accordo di cui alla lettera b), la propria
attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma
associativa medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di
informazione di ciascun medico;
- h. nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di
erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da
Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
- i. ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza
nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia
impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti
con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non
ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può
essere limitata a quattro giorni la settimana;
- j. fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art.
22, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in
modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un
arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel
pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto
alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità
degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo
quanto stabilito all’art. 22, comma 5. Nella
giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto
dal comma 5 dell’art. 33 e fatto salvo quanto
previsto in materia di continuità assistenziale dal capo III del presente
Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati
la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la
disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una
adeguata comunicazione con il medico;
- k. i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della
propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la
continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia
anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o,
eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste
dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate;
- l. a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le
competenze relative alle scelte di cui è titolare;
- m. non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma
associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico
destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità
da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito
territoriale;
- n. all'interno della forma associativa può adottarsi il criterio della
rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche
per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o
di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante
elevazione della professionalità;
- o. la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente
concordata tra i componenti della forma associativa;
- p. devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la
forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la
valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli
obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti
relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa
medesima abbia aderito;
- q. all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato
alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per
quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore
del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale
nell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di
rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti
della Azienda e dell’Ordine dei medici;
- r. in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono
arbitri:
- per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici;
- per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art
12.
- s. l’Azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di
validità ed, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore
Generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto
costitutivo.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1,
lettera c), del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
e tenuto conto delle norme in materia di libera professione previste dal
presente Accordo, non possono far parte delle forme associative di cui al
successivo comma 6 i medici di assistenza primaria che svolgano attività di
libera professione strutturata per un orario superiore a quello previsto dall’art.
44, comma 5.
6. Le forme associative disciplinate dalla lettera
a) del comma 3 sono:
- La medicina in associazione.
- La medicina in rete.
- La medicina di gruppo.
7. Oltre alle condizioni previste dal comma
4, la medicina in associazione si caratterizza per:
- distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non
vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del
distretto;
- chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle
ore 19,00;
- numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito
territoriale di scelta di cui all’art. 19 del
presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è
elevato di 4 unità, quando nell’ambito di cui sopra, una volta costituita
la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non
consentire di costituirne una nuova;
- la condivisione e implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza;
- la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e
della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e per la
promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli
obiettivi dichiarati dall'associazione.
8. La medicina in rete, oltre al rispetto
delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza per:
- distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non
vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del
distretto. Possono essere presenti, inoltre, uno o più studi nel quale i
medici associati svolgano a rotazione attività concordate;
- gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico
mediante software tra loro compatibili;
- collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici tali
da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei
componenti l’associazione;
- utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica
di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della
Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi,
quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o
aziendali, nonché per la realizzazione di momenti di revisione della qualità
e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la
promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli
obiettivi dichiarati dalla associazione;
- chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non prima delle ore
19,00;
- numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito
territoriale di scelta di cui all’art. 19 del
presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è
elevato di 4 unità, quando nell’ambito di cui sopra, una volta costituita
la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non
consentire di costituirne una nuova.
9. Oltre alle condizioni previste al comma
4, la medicina di gruppo si caratterizza per:
- sede unica del gruppo articolata in più studi medici, ferma restando la
possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo
ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede
principale, per l’istituto della medicina di gruppo;
- presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno alla metà
dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di un uso promiscuo
degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli studi di cui
sopra viene arrotondato alla unità superiore in caso di coefficiente
frazionale nel relativo calcolo;
- utilizzo, per l’attività assistenziale, di supporti tecnologici e
strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni;
- utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di
segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
- gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in
rete dei vari supporti;
- utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro
compatibili;
- utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica
di tipo telematico, predisposto per il collegamento con i centri di
prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati
epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da
appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione di
attività di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva
interna alla forma associativa e per la promozione di comportamenti
prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati della forma
associativa;
- numero di medici associati non superiore a 8.
10. I medici di assistenza primaria convenzionati ai sensi
del presente Accordo possono aderire a forme associative di cui al comma 3
lettera b), anche ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria
appartenenti alla stessa Azienda, ferma restando l'appartenenza funzionale per i
compiti convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali di scelta.
11. Per essere riconosciute quali forme associative di cui al
comma 3, lettera b), della medicina generale convenzionata ai sensi del presente
Accordo, le stesse debbono essere ispirate ai criteri generali previsti al comma
4, lettere a), b), d), g), h), k), l), n), p), q), r) e prevedere
l’organizzazione dell’attività dei propri medici associati, secondo gruppi
relativi ai rispettivi ambiti territoriali di scelta e mediante un adeguamento
di tali gruppi alle condizioni normative previste dalle lettere c), e), o) ed
alle condizioni previste dal comma 8.
12. Alle forme associative di cui al comma 3, lettera
b),
possono essere associati medici aderenti a forme associative tra quelle di cui
alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti
economici, fermo restando il disposto di cui alla f) del comma
4, e senza
ulteriore incentivazione di associazionismo.
13. Nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con i
sindacati maggiormente rappresentativi, possono essere individuate forme
organizzative, caratteristiche aggiuntive, attività integrative per le forme
associative di cui al presente articolo, definendone anche i relativi compensi
integrativi.
14. I medici di medicina generale, per l'espletamento dei
compiti e delle prestazioni previste dal presente Accordo, da Accordi regionali
o aziendali, nonché delle attività libero professionali consentite, possono
avvalersi di strutture e servizi forniti dalle società definite alla lettera b)
del comma 3 del presente articolo, in particolare per quanto concerne:
- sedi associative, studi professionali, poliambulatori;
- beni strumentali;
- servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali;
- servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina;
- servizi di verifica e revisione di qualità;
- ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli
obiettivi assistenziali previsti dalla programmazione nazionale e regionale,
individuato nell'ambito degli Accordi regionali. In ogni caso è da
escludersi la fornitura di prestazioni sanitarie.
15. La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui
alla lettera b), del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento di
alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali già
esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e stipulati ai sensi
del D.P.R. n. 484/96.
16. Le forme associative di cui al precedente comma
3, pur
non potendo assumere carattere di soggetto contrattuale rispetto alla
definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità,
di qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e per i
medici di medicina generale, che rimane di esclusiva competenza dei sindacati
firmatari dell’ACN, sono riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e
promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione
tra le parti, nell’ambito degli Accordi regionali e aziendali di cui al
presente Accordo.
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