convenzione medicina generale - articolo 32 - compiti del medico a quota
variabile di compenso, con compiti aggiuntivi
Articolo 32 - Compiti del medico a
quota variabile di compenso, con compensi aggiuntivi
(Convenzione 2000)
1. Il medico č tenuto a svolgere, oltre ai compiti indicati
dal precedente articolo 31, compiti anch’essi
finalizzati al soddisfacimento di bisogni sanitari correlati ai livelli
essenziali e uniformi di assistenza, remunerati con una quota variabile del
compenso, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art.
31.
2. I compiti di cui al presente articolo sono:
- assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma
integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa,
in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati
"G" e "H";
- assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettivitā,
sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. c);
- le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato
"D";
- assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base
delle intese regionali di cui all'art. 45, lettera. "C2",
comma 2;
- visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4.
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