convenzione medicina generale - articolo 14 - programmazione e
monitoraggio delle attività territoriali
Articolo 14 - Programmazione e
monitoraggio delle attività
(Convenzione 2000)
1. Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, nell’ambito delle
risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute
della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale
ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio
della Azienda, il "Programma delle attività territoriali" nel
rispetto delle normative regionali, prevede:
- le attività di medicina generale previste dal decreto legislativo
sopra richiamato all’art. 3-quinquies e dal Piano sanitario
nazionale, approvato con il D.P.R. del 23/7/98 - cioè assistenza primaria,
continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei
servizi - ed il relativo finanziamento sulla base della quota capitaria di
finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;
- altre attività territoriali pertinenti la medicina generale e attività
intersettoriali, cui partecipa la medicina generale, definite dagli Accordi
regionali ed aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento.
2. Le attività territoriali riguardanti la
medicina generale di cui alla lettera b) del comma 1, sono in particolare:
- attività di formazione, informazione, e revisione fra pari dei medici di
medicina generale;
- prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale, comprese quelle
informatiche, di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
- servizi di supporto alla attività dei medici di medicina generale, di
tipo strutturale, strumentale e di personale;
- potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare di
cui al presente Accordo;
- progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali;
- progetti a livello di spesa programmato;
- sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficoltà
socio-geografica;
- sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici di medicina
generale;
- produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed
assistenziali;
- conferenze di consenso nell’ambito del distretto;
- sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;
- sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
3. Il finanziamento delle attività indicate
al comma 2 è assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di
indirizzo definite a livello regionale, utilizzando:
- appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la medicina
generale non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati
all’attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi
regionali ed aziendali;
- stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o
indotta dai medici di medicina generale;
- finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario
Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la medicina
generale;
- attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti che non
hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda stessa o in altra
Azienda.
4. Fatte salve diverse determinazioni a
livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e di
intersettorialità del "Programma delle attività distrettuali", il
Direttore del distretto, unitamente ai propri collaboratori, è coadiuvato, per
il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la
medicina generale, da un medico di medicina generale membro di diritto
dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali sulla base delle
disposizioni regionali in materia e da due rappresentanti dei medici di medicina
generale eletti tra quelli operanti nel distretto.
5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:
- l’andamento, per la parte concernente la medicina generale e indicata ai
commi 2 e 3, dell’attuazione del
Programma delle attività distrettuali e della gestione delle relative
risorse;
- l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra
medicina generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in
riferimento a linee guida condivise, all’applicazione di percorsi
diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note della Commissione
unica del farmaco (CUF), anche al fine di prevenire e rimuovere
comportamenti anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4 assumono
iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualità, di
conferenze di consenso e per l’applicazione nel distretto dei programmi di
attività finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come
concordati ai sensi dell'art. 72.
7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed
effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all’attuazione
di quanto previsto dal presente articolo.
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