1. La formazione continua del medico di medicina generale comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art.16-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato.
2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutta l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali.
3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze ed abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo.
5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e dalle norme vigenti.
6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo già citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo.
8. Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.
9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni:
10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione dei corsi prevedendo:
idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici;
lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi;
la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali;
appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi;
idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi.
11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della "Commissione nazionale per la formazione continua", in modo da rispondere:
ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;
ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche);
ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI.
12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda.
L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico.
14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici e le Società professionali della medicina generale, saranno prese iniziative per definire:
15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.
16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale.
17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità.
18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua.
19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.