convenzione medicina generale - articolo 4 - incompatibilità
Articolo 4 - Incompatibilità
(Convenzione 2000)
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991,
n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal
presente accordo il medico che:
- sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma
1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge
12.8.1993, n. 296;
- eserciti attività che possano configurare conflitto di interessi con il
rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o
compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che possano
configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio
sanitario nazionale;
- svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato o
accreditato;
- sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
- sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta,
convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni.
2. È inoltre, incompatibile il medico che:
- svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS
limitatamente all’ambito territoriale di scelta;
- fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte
del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o
istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con
aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del Decreto Legislativo 502/92 e
successive modificazioni; tale incompatibilità opera nei confronti dei
medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali solo nei
confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del
massimale;
- intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 8 – quinquies del D.L.vo n. 502/92 e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
- sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di
cui al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99;
- sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti
legislativi n. 257/91 e n. 368/99;
- fruisca di trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale
incompatibilità non opera nei confronti dei medici che sono in tale
condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, di quelli
previsti al comma 7 dell'art. 25, e di quelli che fruiscono
del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'ENPAM.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni
di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.
Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 25 in tema
di limitazione di massimale, non può acquisire scelte dei dipendenti delle
aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi,
fatte salve le scelte già in essere.
4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del
presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da
esso previsti.
5. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza di una
delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta,
sulla base delle procedure di cui al successivo articolo 16, la
cessazione del rapporto convenzionale.
6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i
controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità,
anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all’art.
7, commi 1 e 2 del presente Accordo.
7. L’accertata situazione di incompatibilità deve essere
contestata al medico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo,
ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 16.
8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del
medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo
2, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito
territoriale carente o incarico vacante.
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