1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode | p.1,00 |
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 |
p.0,50 |
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 | p.0,30 |
d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza | p.2,00 |
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza | p.0,50 |
f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 | p.7,20 |
II - Titoli di servizio
b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo p. 0,20
c) servizio effettivo con incarico a tempo
indeterminato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia
medica e di continuità assistenziale in forma attiva: per ogni mese
ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,20
(Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore
superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al
settore);
c1) servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza sanitaria territoriale: per ogni mese di attività p. 0,20
c2) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni mese di attività ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,20
c3) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate: per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore p. 0,10
d) attività programmata nei servizi territoriali di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi del presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,05
e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo p. 0,20
f) servizio militare di leva (o
sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di
complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del
diploma di laurea in medicina: per ciascun mese p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva è
svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del
presente Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale
incarico;
f1) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto in concomitanza di incarico ai sensi del presente Accordo, per ciascun mese p. 0,10
g) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo p. 0,10
h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese p. 0,05
i) astensione obbligatoria per gravidanza
e puerperio durante il periodo di incarico a tempo determinato e
indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un massimo di mesi
cinque) : per ciascun mese p. 0,20
Tale punteggio è elevato a 0,30 al mese se l’astensione per gravidanza e
puerperio è concomitante ad incarico di medicina generale a tempo
indeterminato nella regione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento.
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni anche non continuativi (pur con le limitazioni di cui al precedente comma 1, titoli di servizio, lettera b) sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei servizi e alle attività programmate di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attività superiore a 48.
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e, infine, la minore età.
5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
6. Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, nel corso dell’anno 2000, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 4, lettera a), e dell’art. 49, comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale:
una percentuale variabile dal 60% al 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n. 368/99;
una percentuale variabile dal 40% al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a).
7. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale spettanti ad una delle due riserve di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti.
8. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti e degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione di cui al precedente comma 6, fatto salvo il disposto di cui al comma 7.
9. Ai fini del disposto del precedente comma 8, gli aspiranti alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti dichiarano, all’atto della relativa domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.
10. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al precedente comma 6 sono approssimati alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa.