Aggiornamento del: 30.03.2005
Leggi, decreti ed altri
provvedimenti nazionali:
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Giurisprudenza:
Corte Costituzionale: sentenza
7-18 marzo 2005 (Regione Puglia - Bilancio e contabilità pubblica
- Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato -
Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta
regionale - Ritenuta diversità dei sistemi di remunerazione per le strutture
pubbliche e private - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento in
danno delle strutture accreditate, e violazione del principio fondamentale di
equiordinazione delle strutture pubbliche e private - Interpretazione ictu oculi
erronea, coinvolgimento di norme che non formano oggetto di rimessione -
Inammissibilità della questione. - Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4,
art. 30, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117.
Regione Puglia - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni
eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le
regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Determinazione per
l'anno 2003 del «tetto montante» - Riferimento ai volumi di prestazioni
sanitarie erogate nell'anno 1998 - Denunciata irragionevolezza, con danno per le
strutture private - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Puglia 7
marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4. - Costituzione, art. 3.)
Corte Costituzionale: ricorso 7
marzo 2005 (Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna
sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale -
Prevista costituzione delle Aziende ospedaliere previa valutazione delle
complessità dei casi trattati - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con
la norma statale secondo la quale la costituzione di Aziende ospedaliere può
essere proposta dalla Regione solo quando ricorrano determinati requisiti -
Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela
della salute. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 2,
comma 1, lett. b). - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, art. 4, comma 1-bis.
Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il
funzionamento del servizio sanitario regionale - Personale del Servizio
sanitario regionale - Attribuzione dell'incarico di direzione di struttura
complessa ai dirigenti sanitari sulla base di una rosa di tre candidati
selezionata da apposita Commissione - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto
con la norma statale secondo cui l'attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura avviene sulla base di una rosa di candidati non limitata nel numero -
Violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela
della salute. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 8,
comma 3. - Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 15-ter.
Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il
funzionamento del servizio sanitario regionale - Personale del Servizio
sanitario regionale - Conferimento dell'incarico di direzione di struttura
semplice e complessa - Preferenza per i dirigenti sanitari in regime di rapporto
esclusivo - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale
secondo la quale la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude il
conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice e complessa -
Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela
della salute. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 8,
comma 4. - Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 15-quater.
Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il
funzionamento del servizio sanitario nazionale - Disposizioni relative agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) - Prevista
organizzazione degli stessi secondo i criteri stabiliti per le Aziende USL -
Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale che detta una
specifica disciplina per l'organizzazione degli IRCCS. - Legge Regione
Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 10, comma 2. - Costituzione, artt.
117, comma terzo; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 3, comma 2.
Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il
funzionamento del servizio sanitario regionale - Disposizioni relative agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Prevista nomina da
parte della Regione del presidente del collegio sindacale - Mera possibilità di
designazione da parte dello Stato di due componenti del collegio stesso -
Prevista nomina da parte del Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato,
del presidente del Consiglio d'indirizzo e verifica - Ricorso dello Stato -
Denunciato contrasto con le norme statali relative alla nomina dei componenti e
degli organi dei collegi sindacali - Violazione del riparto di competenze tra
Stato e regioni in materia di tutela della salute - Lesione del principio di
leale collaborazione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29,
art. 10, comma 3. - Costituzione artt. 117, comma terzo e 120; d.lgs. 16 ottobre
2003, n. 288, artt. 4, comma 3, e 5.)
Corte Costituzionale: ricorso
7 marzo 2005 (Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte -
Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»
- Attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri
di Lanzo Torinese e di Valenza, di proprietà della «Fondazione Ordine
Mauriziano», al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali
- Ricorso dello Stato - Denunciata lesione del protocollo d'intesa tra la
Regione e l'Ordine Mauriziano per il quale la cessione sarebbe dovuta avvenire a
titolo oneroso - Violazione del diritto di proprietà per mancato ricorso allo
strumento tipico dell'espropriazione - Violazione del principio di buon
andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonchè
dell'affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano - Violazione della competenza
statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Violazione del principio di
leale collaborazione. - Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 4,
comma 1. - Costituzione, artt. 42, commi secondo e terzo, 97, primo comma, 117,
comma secondo, lett. l), e 120, comma secondo.)
Normativa regionale:
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Normativa della regione
Friuli-Venezia Giulia:
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Altro
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