Aggiornamento del: 21.02.2013
Leggi, decreti ed altri
provvedimenti nazionali:
DMS 27.12.12
(Modificazioni delle disposizioni concernenti i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al
diporto nautico)
Comunicato MS GU 19.02.13
(Comunicato relativo al decreto 15 giugno 2012,
recante: «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato
patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale»)
Giurisprudenza:
Corte
Costituzionale: ricorso 16 gennaio 2013 (Sanità - Norme della Regione
Umbria - Ordinamento del servizio sanitario regionale - Elenco regionale dei
candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie
regionali - Commissione preposta alla selezione dei candidati - Composizione -
Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione della partecipazione alla
commissione dell'esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale
in materia di tutela della salute, secondo cui la predetta commissione deve
essere costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti. - Legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18, art. 17,
comma 3. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, art. 3-bis, comma 3.
Sanità - Norme della Regione Umbria - Ordinamento del servizio sanitario
regionale - Decadenza e revoca del Direttore generale - Competenza della Giunta
regionale per l'attribuzione di funzioni o della nomina di un Commissario
straordinario - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di una procedura
difforme da quella statale - Contrasto con i principi fondamentali della
legislazione statale in materia di tutela della salute. - Legge della Regione
Umbria 12 novembre 2012, n. 18, art. 19, comma 3. - Costituzione, art. 117,
comma terzo; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 6.
Sanità - Norme della Regione Umbria - Ordinamento del servizio sanitario
regionale - Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria -
Previsione dalla non applicazione delle norme di nomina e valutazione del
Direttore generale delle aziende sanitarie regionali - Ricorso del Governo -
Denunciato contrasto con i principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale in materia. - Legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18, art.
20, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis; decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
art. 4, comma 2.
Sanità - Norme della Regione Umbria - Ordinamento del servizio sanitario
regionale - Collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliero-universitarie - Composizione - Ricorso del Governo - Denunciata
riduzione del numero dei componenti statali nei predetti collegi sindacali -
Omessa individuazione quale componente del Collegio dei revisori, in
rappresentanza dello Stato, del Ministero dell'economia - Contrasto con i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della
salute e di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Umbria
12 novembre 2012, n. 18, art. 22, commi 2 e 3. - Costituzione, art. 117, comma
terzo; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-ter; decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, art. 4, comma 3; legge 31 dicembre 2009,
n. 196, art. 16.
Sanità - Norme della Regione Umbria - Ordinamento del servizio sanitario
regionale - Direttore di distretto - Requisiti per l'incarico - Ricorso del
Governo - Denunciata restrizione del novero dei dirigenti medici ai quali può
essere conferito l'incarico - Contrasto con la norma statale di principio in
materia di tutela della salute. - Legge della Regione Umbria 12 novembre 2012,
n. 18, art. 28, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-sexies.
Sanità - Norme della Regione Umbria - Ordinamento del servizio sanitario
regionale - Presidi ospedalieri - Previsione che al presidio ospedaliero siano
preposti un dirigente medico e un dirigente amministrativo - Ricorso del Governo
- Denunciata mancata attribuzione del presidio ospedaliero ad un unico dirigente
- Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di
tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della
Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18, art. 30, comma 3. - Costituzione, art.
117, comma terzo; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7.
Sanità - Norme della Regione Umbria - Ordinamento del servizio sanitario
regionale - Direttore del dipartimento di prevenzione - Previsione di
conferimento a dirigente con almeno cinque anni di anzianità di funzione -
Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale secondo cui tale
incarico può esser conferito non già ai meri dirigenti bensì ai direttori di
struttura complessa del dipartimento - Violazione dei principi fondamentali
della legislazione statale in materia di tutela della salute. - Legge della
Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18, art. 32, comma 3. - Costituzione, art.
117, comma terzo; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 7-quater,
comma 1.)
Corte
Costituzionale: ricorso 17 gennaio 2013 (Sanità pubblica - Attività
libero professionale intramuraria - Procedure e condizioni per l'acquisizione
dei luoghi necessari a esercitarla - Obbligo di "ricognizione straordinaria"
entro il 31 dicembre 2012 degli spazi disponibili, possibilità di autorizzare le
aziende sanitarie ad acquisire spazi ambulatoriali esterni (previo parere del
collegio di direzione o di una commissione paritetica) ovvero ad adottare un
programma sperimentale di svolgimento, in via residuale, dell'attività presso
gli studi privati di professionisti collegati in rete, cessazione al 31 dicembre
2012 delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 22-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 223 del 2006, riferimento all'emanazione di linee-guida da
parte di Regioni e Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di
Trento - Denunciata normazione statale di dettaglio in materia sanitaria -
Violazione della competenza legislativa e dell'autonomia amministrativa della
Provincia autonoma - Esorbitanza dalla competenza statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza del principio dell'accordo
nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Contrasto con le norme
statutarie disciplinanti il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte
delle Province autonome e il coordinamento delle aziende sanitarie. -
Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. b), sostitutivo del primo
e secondo periodo dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120. -
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonchè Titolo VI, in particolare art. 79, commi
3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in
particolare art. 2; Costituzione, artt. 117 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Sanità pubblica - Attività libero professionale intramuraria - Procedure e
condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a esercitarla - Obbligo di
"ricognizione straordinaria" entro il 31 dicembre 2012 degli spazi disponibili,
possibilità di autorizzare le aziende sanitarie ad acquisire spazi ambulatoriali
esterni (previo parere del collegio di direzione o di una commissione
paritetica) ovvero ad adottare un programma sperimentale di svolgimento, in via
residuale, dell'attività presso gli studi privati di professionisti collegati in
rete, cessazione al 31 dicembre 2012 delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, riferimento
all'emanazione di linee-guida da parte di Regioni e Province autonome - Ricorso
della Provincia autonoma di Trento - Denunciata normazione statale con carattere
autoapplicativo in materia sanitaria - Violazione della disposizione di
attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali nelle
materie provinciali. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. b),
sostitutivo del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 4, della legge 3
agosto 2007, n. 120. - D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Sanità pubblica - Attività libero professionale intramuraria - Procedure e
condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a esercitarla - Richiamo alle
"misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95"
(facente obbligo di ridurre i posti letto ospedalieri) - Ricorso della Provincia
autonoma di Trento - Denunciato rinvio a disposizione statale di dettaglio in
materia sanitaria, impugnata dalla medesima Provincia autonoma con altro ricorso
(n. 156 del 2012), non ancora deciso - Conseguente illegittimità della norma
rinviante - Violazione della disposizione di attuazione statutaria che esclude
la diretta applicazione di norme statali nelle materie provinciali. -
Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. b), primo periodo. -
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonchè Titolo VI, in particolare art. 79, commi
3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in
particolare art. 2; Costituzione, artt. 117 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, art. 2.
Sanità pubblica - Attività libero professionale intramuraria - Infrastruttura di
rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le
prestazioni di attività libero-professionale intramuraria, interna o in rete -
Prevista predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte o su
disposizione delle Regioni e delle Province autonome - Prevista fissazione con
successivo decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
delle modalità tecniche di realizzazione - Prevista copertura dei costi di prima
attivazione della rete mediante adeguata rideterminazione delle tariffe -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata normazione statale di
dettaglio in materia sanitaria - Irrazionale interferenza nelle scelte
organizzative locali - Violazione della competenza legislativa e dell'autonomia
amministrativa delle Province autonome - Potenziale contrasto con la
disposizione di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di
norme statali nelle materie provinciali e stabilisce un termine semestrale per
l'adeguamento della legislazione provinciale - Lesione dell'autonomia
finanziaria spettante alla Provincia autonoma (a livello generale e
specificamente nel settore sanitario). - Decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2,
comma 1, lett. c), limitatamente all'inserimento della lettera a-bis) nell'art.
1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120. - Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104,
nonchè Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione, artt.
117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Sanità pubblica - Attività libero professionale intramuraria - Sanzioni per
inosservanza delle norme sull'acquisizione degli spazi necessari a esercitarla -
Decurtazione, in misura pari ad almeno il venti per cento, della retribuzione di
risultato dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche, per
inadempienze non gravi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato
difetto nella previsione censurata del carattere di principio fondamentale -
Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di sanità -
Contrasto con la disposizione di attuazione statutaria che esclude la diretta
applicazione di norme statali nelle materie provinciali. - Decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre
2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. h), modificativo dell'art. 1, comma 7,
della legge 3 agosto 2007, n. 120. - Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104,
nonchè Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione, artt.
117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Sanità pubblica - Riorganizzazione dei comitati etici - Obbligo per ciascuna
Regione e Provincia autonoma di rispettare il parametro di un comitato etico per
ogni milione di abitanti - Ricorso della Provincia autonoma di Trento -
Denunciata violazione del principio di ragionevolezza (in rapporto alla
dimensione demografica della ricorrente) - Difetto nella previsione censurata
del carattere di principio fondamentale - Violazione della competenza
legislativa provinciale in materia di sanità - Lesione dell'autonomia
finanziaria spettante alla Provincia autonoma (a livello generale e
specificamente nel settore sanitario). - Decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art.
12, comma 10. - Costituzione, art. 3 (artt. 117 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n.
10), 16 e 104, nonchè Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 2).)
Corte
Costituzionale: ricorso 30 gennaio 2013 (Sanità pubblica - Norme della
Regione Basilicata - Previsione che, al fine di assicurare l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, nell'ambito della convenzione stipulata tra
aziende sanitarie e strutture private accreditate del SSR che forniscano
prestazioni sanitarie o socio-sanitarie non immediatamente surrogabili da
strutture pubbliche regionali, qualora tali strutture risultano inadempienti in
ordine alle retribuzioni relative al proprio personale, le aziende sanitarie,
assegnati 10 giorni per l'erogazione della spettanza maturata e non corrisposta,
permanendo l'inadempienza contrattuale, sospendano il pagamento con
provvedimento del Direttore generale - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di
ordinamento civile - Contrasto con i principi fondamentali posti dalle
legislazione statale in materia di tutela della salute -Violazione del principio
di copertura finanziaria. - Legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n.
22, art. 1. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi secondo,
lettera i), e terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-bis, 8-quater,
8-quinquies e 8-sexies.
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Previsione che le modalità
operative di cui agli articoli 1 e 2, nonchè la quantificazione e le modalità di
remunerazione di maggiori oneri derivanti all'azienda sanitaria dall'esecuzione
della procedura di cui alla legge censurata, sono definite con apposito
provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine massimo di 15
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di
ordinamento civile - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla
legislazione statale in materia di tutela della salute -Violazione del principio
di copertura finanziaria. - Legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n.
22, art. 3. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi secondo,
lettera i), e terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-bis, 8-quater,
8-quinquies e 8-sexies.)
Normativa regionale in Gazzetta
Ufficiale:
Abruzzo: legge regionale 67/12 (Disposizioni normative in materia sanitaria)
Bollettini Ufficiali Regionali:
Servizio di aggiornamento sospeso
Normativa della regione Friuli
Venezia Giulia:
Nessun provvedimento
Altro
Consultazione con cellulare: www.medicoeleggi.com/mobile/index.htm
(no WAP);
Provvedimenti di recepimento di autorizzazioni europee - Sono stati
inseriti i collegamenti ipertestuali al sito dell'EMEA, in modo da poter
consultare tutta la documentazione inerente il procedimento di autorizzazione
europea ivi compresa la "scheda tecnica" del farmaco. I collegamenti sono stati
inseriti nella "pagina indice" del provvedimento e nella tabella riassuntiva di
tutti i provvedimenti pubblicati ("recepimento autorizzazioni europee" e "AIC
europee").