Aggiornamento del: 14.11.2011
Leggi, decreti ed altri
provvedimenti nazionali:
DMS 04.11.11
(Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono
essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno
2012)
DMEF 02.11.11
(De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera
Sanitaria))
Giurisprudenza:
Corte
Costituzionale: ricorso 23.09.11 (Regioni a statuto speciale - Bilancio
e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Delega legislativa n. 42/2009 in
materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e
degli enti locali - Principi di valutazione specifici del settore sanitario -
Applicabilità alle autonomie speciali - Lamentata indebita interferenza dello
Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione -
Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle competenze
statutarie della Regione nelle materie dell'ordinamento contabile e dell'igiene
e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, lesione dell'autonomia
finanziaria della Regione. - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art.
29, comma 1, lett. k). - Costituzione, art. 76; statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), e 3, comma 1, lett. l); legge 5 maggio
2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3; legge 23 dicembre 1994, n.
724, artt. 34 e 36.
Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilità pubblica - Delega
legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni
attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni e degli enti locali - Applicazione alle autonomie
speciali, con decorrenza e modalità da stabilirsi, in conformità con i relativi
statuti, con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, ovvero, decorsi
sei mesi, applicazione immediata e diretta - Lamentato contrasto con la legge
delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il
solo adeguamento ai principi, e che prevede il coordinamento finanziario
unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione - In subordine,
mancata osservanza dei vincoli procedurali a tutela della leale collaborazione -
Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della legge delega,
lesione delle competenze statutarie, legislative e amministrative, della Regione
nelle materie dell'ordinamento contabile e dell'ordinamento degli enti locali,
lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione del principio di
leale collaborazione. - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e, in
particolare, art. 37. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, commi terzo e quarto,
118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto
della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b, 3, comma 1, lett.
f), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; legge 5 maggio 2009, n. 42, art.
1, comma 2, 2, commi 1 e 2, lett. h), 3, 4, 5 e 27, commi 1 e 3.)
Corte Costituzionale: ricorso
26.09.11 (Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore, in attuazione della legge n. 38/2010 - Campagne di informazione
istituzionali verso i cittadini, istituzione e definizione dei compiti del
"Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore",
promozione di specifici "Programmi di sviluppo delle cure palliative" presso le
aziende per i servizi sanitari - Previsione di specifici finanziamenti regionali
destinati ai nuovi progetti, con oneri in carico all'unità di bilancio e al
capitolo indicati dallo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 - Contrasto con la normativa statale di
riferimento che esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonchè
mancata quantificazione e previsione dei mezzi di copertura finanziaria -
Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale
nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione
dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa. - Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5, 10 e 15. -
Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo; statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e 7; legge 15 marzo 2010, n. 38, art. 5,
comma 5.)
Corte Costituzionale: ricorso
26.09.11 (Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione
del Centro regionale sangue (CRS) - Attribuzione alla Giunta regionale del
compito di determinare la sede, le funzioni del direttore generale e del
Comitato di gestione, nonchè l'adozione dei provvedimenti conseguenti al piano
di programmazione predisposto dal Centro - Lamentata creazione di un nuovo ente
destinato ad operare nell'ambito sanitario, in contrasto con le previsioni del
Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui all'accordo del 17
dicembre 2009, e con l'attuazione dello stesso realizzata attraverso il mandato
commissariale del 30 luglio 2010 - Lamentata menomazione delle attribuzioni
commissariali, nonchè contrasto con gli atti commissariali che recepiscono
l'Accordo Stato-Regioni in attuazione del piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario, e con i principi fondamentali statali diretti al contenimento
della spesa pubblica sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
della potestà sostitutiva statale, violazione della competenza legislativa
statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. -
Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1; 1, comma 1; 2; 4,
comma 1, e 10, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120, comma
secondo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; decreto del
Commissario ad acta per la Regione Calabria del 15 aprile 2011, n. 32; decreto
del Commissario ad acta per la Regione Calabria del 4 agosto 2011, n. 85.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro
regionale sangue (CRS) - Istituzione della Commissione regionale per le attività
trasfusionali - Contrasto con la normativa statale di settore secondo cui le
strutture di supporto devono essere limitate a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi istituzinali - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella
materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della
Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 5. - Costituzione, art. 117, comma
terzo; d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 2006, n. 248, art. 29; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 68.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro
regionale sangue (CRS) - Disposizioni sugli oneri finanziari - Quantificazione
per l'anno 2011 in 500.000 euro, e per gli anni successivi rinvio alla legge di
approvazione del bilancio della Regione e alla collegata legge finanziaria -
Lamentata incongruità e carenza della copertura finanziaria, nonchè contrasto
con le previsioni del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di
cui all'accordo del 17 dicembre 2009, e con l'attuazione dello stesso realizzata
attraverso il mandato commissariale del 30 luglio 2010 - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione
della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento
della finanza pubblica. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24,
art. 13. - Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo.
Tribunale di Torino:
ordinanza 31.05.11 (Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino"
- Previsione che lo stesso è costituito dai Presidi ospedalieri Umberto I di
Torino e dall'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino)
- Previsione altresì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente è
trasferito alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili ed
immmobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali
del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di quelli mobili connessi allo
svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura
del cancro di Candiolo - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione
dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento
previsto dell'espropriazione e dei conseguenti indennizzo e garanzie
procedimentali - Contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della
Costituzione per l'assenza di disciplina delle funzioni c.d. residue, ma
tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione
e culto - Contrasto con la CEDU. - Decreto-legge 19 novembre 2011, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, artt. 1 e 2, comma 2;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1350. - Costituzione, artt. 3, 41
e 42; XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione; Primo Protocollo
addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, art. 1.
Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Normativa della Regione
Piemonte - Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) "Ente ordine
Mauriziano di Torino", con personalità giuridica pubblica e con autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica -
Previsione che fino all'adozione dell'atto di organizzazione aziendale
continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e di ricovero ospedaliero già esercitate in forza delle
convenzioni esistenti - Violazione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione
senza ricorso allo strumento previsto dell'espropriazione e dei connessi
indennizzo e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV Disposizione
transitoria e finale della Costituzione per assenza di disciplina delle funzioni
residue, ma tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di
beneficenza, istruzione e culto - Contrasto con la CEDU. - Legge della Regione
Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 41 e 42;
XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione; Primo Protocollo
addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, art. 1.)
Normativa regionale in Gazzetta
Ufficiale:
Nessuno
Bollettini Ufficiali Regionali:
Nuovi provvedimenti sui Bollettini Ufficiali delle seguenti regioni:
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto
Normativa della regione Friuli
Venezia Giulia:
Nessuno
Altro
Consultazione con cellulare: www.medicoeleggi.com/mobile/index.htm
(no WAP);
Provvedimenti di recepimento di autorizzazioni europee - Sono stati
inseriti i collegamenti ipertestuali al sito dell'EMEA, in modo da poter
consultare tutta la documentazione inerente il procedimento di autorizzazione
europea ivi compresa la "scheda tecnica" del farmaco. I collegamenti sono stati
inseriti nella "pagina indice" del provvedimento e nella tabella riassuntiva di
tutti i provvedimenti pubblicati ("recepimento autorizzazioni europee" e "AIC
europee").