Aggiornamento del: 09.12.2012
Leggi, decreti ed altri
provvedimenti nazionali:
Determina AIFA 20.11.12 (Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita
del medicinale ACIDO ZOLEDRONICO TEVA (acido zoledronico) autorizzata con
procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n.
694/2012))
Determina AIFA 20.11.12
(Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita
del medicinale per uso umano «Docetaxel Accord» (docetaxel). (Determina n.
695/2012))
Determina AIFA 26.11.12
(Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di
nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano LUCENTIS (ranibizumab).(Determina
n. 711/2012))
Determina AIFA 26.11.12
(Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di
nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano AFINITOR (everolimus).
(Determina n. 710/2012))
Giurisprudenza:
Corte Costituzionale: sentenza
19-28 novembre 2012 (Proprietà - Norme della Regione Piemonte -
Ristrutturazione dell'Ordine Mauriziano - Scissione nell'Azienda Sanitaria
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM) e nella Fondazione Ordine
Mauriziano (FOM) - Trasferimento alla ASOM dei beni mobili e immobili connessi
all'esercizio della attività sanitaria dei due presidi ospedalieri dell'Umberto
I di Torino e dell'IRCC di Candiolo - Lamentata costituzione della dotazione
patrimoniale della ASOM in danno della FOM - Asserita violazione della garanzia
costituzionale relativa all'unitarietà dell'Ordine, allo svolgimento delle sue
originarie finalità ed alla tutela del patrimonio destinato alla realizzazione
di queste - Asserita violazione delle garanzie a tutela della proprietà -
Asserita irragionevolezza - Censura di norme inconferenti - Aberratio ictus -
Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Piemonte 24 dicembre
2004, n. 39, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 41, 42, e XIV disposizione
finale.
Proprietà - Ristrutturazione dell'Ordine Mauriziano - Scissione nell'Azienda
Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM) e nella Fondazione
Ordine Mauriziano (FOM) - Trasferimento alla ASOM dei beni mobili e immobili
connessi all'esercizio della attività sanitaria dei due presidi ospedalieri
dell'Umberto I di Torino e dell'IRCC di Candiolo - Lamentata costituzione della
dotazione patrimoniale della ASOM in danno della FOM - Asserita violazione della
garanzia costituzionale relativa all'unitarietà dell'Ordine, allo svolgimento
delle sue originarie finalità ed alla tutela del patrimonio destinato alla
realizzazione di queste - Asserita violazione delle garanzie connesse alla
procedura espropriativa - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Non
fondatezza della questione. - D.l. 19 novembre 2004, n. 277 (convertito nella
legge 21 gennaio 2005, n. 4), artt. 1 e 2; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.
1, comma 1350. - Costituzione, artt. 3, 41, 42, e XIV disposizione finale;
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, primo protocollo, art.
1.)
Corte
Costituzionale: ordinanza 19-28 novembre 2012 (Sanità pubblica -
Norme della Regione Valle d'Aosta - Trasferimento al Servizio sanitario
regionale della sanità penitenziaria - Medici addetti al servizio integrativo di
assistenza sanitaria (SIAS), in servizio presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Trattamento economico - Ricorso Governo -
Asserito contrasto con le disposizioni statutarie - Asserita violazione della
competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della
salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione del
principio di copertura finanziaria degli oneri - Ius superveniens che ha
sostituito la disposizione censurata - Rinuncia accettata dalla controparte
costituita - Estinzione del giudizio. - Legge della Regione Valle d'Aosta 10
maggio 2011, n. 11, art. 3, commi 2, 3, 4 e 5. - Statuto della Regione Valle
d'Aosta, art. 4, secondo comma; Costituzione, artt. 81 e 117, terzo comma; norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.)
Corte
Costituzionale: ricorso 17 ottobre 2012 (Sanità pubblica -
Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese
sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione per le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31
dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto
ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti,
comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei
presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di
ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a
ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto è a carico dei
presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del
totale dei posti letto da ridurre e che è conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unità operative complesse - Previsione della sospensione del
conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs
n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa -
Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle
piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio
dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza
in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare -
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della
potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e
del relativo personale, nonchè in materia di igiene e sanità e di assistenza
sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative provinciali, mediante
l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,
art. 15, comma 13, lett. c). - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art.
117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7;
8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.P.R.
28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria -
Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del
d.lgs n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto
le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere
alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove
ritenuti congrui, dei tariffari regionali - Ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano - Denunciata violazione della potestà legislativa provinciale in materia
di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonchè in materia
di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata
con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di
dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 15. - Costituzione, Titolo V
e, in particolare, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio
1980, n. 197.
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria -
Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data
dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la
valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso
della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della potestà
legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del
relativo personale, nonchè in materia di igiene e sanità e di assistenza
sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative provinciali, mediante
l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,
art. 15, comma 16. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma
terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1;
9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo
1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria -
Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori
alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali
e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le
quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato
il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto
salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un
programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono
un limite invalicabile - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
Denunciata violazione della potestà legislativa provinciale in materia di
organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonchè in materia di
igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con
normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di
dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 17. - Costituzione, Titolo V
e, in particolare, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio
1980, n. 197.
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria -
Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato
finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di
euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 -
Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini
indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione
del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio Sanitario
Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente -
Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad
esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante
le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino
all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27,
l'importo del concorso alla manovra stessa è annualmente accantonato a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della
provincia autonoma, nonchè della sfera di competenza provinciale in materia di
standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie
dei servizi. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 22, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 e
relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con
particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, e legge 23 dicembre 2009, n. 191,
art. 2, commi 106 e 108.
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria -
Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del
2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600
milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000
milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015 e che l'importo del concorso alla manovra è annualmente accantonato a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia
organizzativa e finanziaria della Provincia, della potestà legislativa in
materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia e
stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi
di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16,
comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare
riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare
riferimento all'art. 2, d.lgs 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e
legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per
tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso
agli obiettivi di finanza pubblica delle modalità di definizione degli obiettivi
stessi con riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo ulteriormente
migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle
manovre precedenti e da altri ulteriori contributi - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e
finanziaria della Provincia, della potestà legislativa in materia di ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed
economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma
4. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare
riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare
riferimento all'art. 2, d.lgs 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e
legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che
il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano è determinato dagli artt. 15 e 16, comma terzo - Ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia
organizzativa e finanziaria della Provincia, della potestà legislativa in
materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e
stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi
di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art.
24-bis. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare
riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 268, con particolare
riferimento agli artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17 e 18, e legge 23 dicembre 2009, n.
191, art. 2, commi 106 e 108.)
Corte
Costituzionale: ricorso 18 ottobre 2012 (Sanità pubblica -
Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che con le
procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla
finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno
2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno
2014 e 1575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del
concorso alla manovra è annualmente accantonato a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Trentino-Alto
Adige - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della
Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e
degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale
- Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di
ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. - Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli
artt. 69 e 79, e artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, con
particolare riferimento alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108.
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per
tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso
agli obiettivi di finanza pubblica delle modalità di definizione degli obiettivi
stessi con riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo ulteriormente
migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle
manovre precedenti e da altri ulteriori contributi - Ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e
finanziaria della Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed
economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma
4. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare
riferimento agli artt. 69, 70, 75 e 79, e artt. 103, 104 e 107 e relative norme
di attuazione, in particolare, alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,
comma 108.
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che
il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano è determinato dagli artt. 15 e 16, comma 3 - Ricorso della
Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa
e finanziaria della Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed
economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis. -
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare
riferimento agli artt. 69, 70, 75 e 79, e artt. 103, 104 e 107 e relative norme
di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con particolare
riferimento agli artt. 2, 3 e 4, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi
106 e 108.)
Normativa regionale in Gazzetta
Ufficiale:
Nessuno
Bollettini Ufficiali Regionali:
Nuovi provvedimenti sui Bollettini Ufficiali delle seguenti regioni:
Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta, Veneto
Normativa della regione Friuli
Venezia Giulia:
DGR 2131/2012
(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni
di cui all'art. 4 della LR 27/1995 (norme per la promozione delle donazioni di
organi nel Friuli Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera
d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione
di organi. approvazione)
Altro
Consultazione con cellulare: www.medicoeleggi.com/mobile/index.htm
(no WAP);
Provvedimenti di recepimento di autorizzazioni europee - Sono stati
inseriti i collegamenti ipertestuali al sito dell'EMEA, in modo da poter
consultare tutta la documentazione inerente il procedimento di autorizzazione
europea ivi compresa la "scheda tecnica" del farmaco. I collegamenti sono stati
inseriti nella "pagina indice" del provvedimento e nella tabella riassuntiva di
tutti i provvedimenti pubblicati ("recepimento autorizzazioni europee" e "AIC
europee").