Aggiornamento del: 02.10.2009
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provvedimenti nazionali:
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Giurisprudenza:
Tribunale di Milano: Ordinanza
08.01.09 (Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignitą umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalitą esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilitą o dalla infertilitą umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformitą di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignitą umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalitą esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilitą o dalla infertilitą umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformitą di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilitą della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che l'impianto dell'embrione possa essere differito per cause diverse da quella legislativamente indicata - Illogica limitazione della crioconservazione fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignitą umana - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalitą esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilitą o dalla infertilitą umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformitą di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignitą umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilitą del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignitą umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo periodo. - Costituzione, art. 32, comma secondo.)
Tribunale
di Milano: Ordinanza 08.03.09 (Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignitą umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalitą esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilitą o dalla infertilitą umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformitą di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignitą umana, in considerazione della reiterata sottoposizione della donna a trattamenti altamente invasivi - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalitą esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilitą o dalla infertilitą umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformitą di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilitą della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che l'impianto dell'embrione possa essere differito per cause diverse da quella legislativamente indicata - Illogica limitazione della crioconservazione fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignitą umana - Irragionevolezza della previsione normativa di un protocollo di procreazione medicalmente assistita generalizzato, immodificabile dal sanitario e non corrispondente alle migliori pratiche mediche - Ritenuta incoerenza con la finalitą esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilitą o dalla infertilitą umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito - Ingiustificata uniformitą di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna e della coppia - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignitą umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilitą del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignitą umana e rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo periodo. - Costituzione, art. 32, comma secondo.)
Normativa regionale in Gazzetta
Ufficiale:
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Bollettini Ufficiali Regionali:
Nuovi provvedimenti sui Bollettini Ufficiali delle seguenti
regioni: Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trentino Alto
Adige, Valle d'Aosta
Normativa della regione Friuli
Venezia Giulia:
DGR 2124/09 (Attuazione
dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta reso esecutivo il 15 dicembre 2005: secondo stralcio
dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR 817/2008)
DGR 2125/09 (DPCM
502/1995, art. 1, comma 5 - Valutazione dei risultati raggiunti dagli enti del
SSR nell'anno 2007 e determinazione della quota integrativa al trattamento
economico annuo spettante ai direttori generali ed alle figure agli stessi
equiparate)
DGR 2143/09 (DGR
1844/2009: Sostituzione schema tipo di accordo per la collaborazione con la
provincia autonoma di Bolzano - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e per la
fornitura in riuso del programma informatico "Sistema Informativo per la
Farmaceutica")
Altro
Consultazione con cellulare: www.medicoeleggi.com/mobile/index.htm
(no WAP);
Provvedimenti di recepimento di autorizzazioni europee - Sono stati
inseriti i collegamenti ipertestuali al sito dell'EMEA, in modo da poter
consultare tutta la documentazione inerente il procedimento di autorizzazione
europea ivi compresa la "scheda tecnica" del farmaco. I collegamenti
sono stati inseriti nella "pagina indice" del provvedimento e nella
tabella riassuntiva di tutti i provvedimenti pubblicati ("recepimento
autorizzazioni europee" e "AIC europee").