DPCM 20.1.00 - articolo 3

 

Articolo 3 - Modalitą di verifica dei risultati

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 gennaio 2000)

1. Le regioni disciplinano le modalitą per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. La verifica della permanenza dei requisiti minimi strutturali organizzativi e tecnologici deve essere effettuata con periodicitą almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessitą ai fini del buon andamento delle attivitą sanitarie.

2. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le regioni, sotto l'alta vigilanza del Ministro della sanitą, verificano con cadenza annuale la qualitą delle prestazioni erogate ed i risultati ottenuti.

3. Le aziende unitą sanitarie locali individuano ed utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari.


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