DPCM 20.1.00 - articolo 2

 

Articolo 2 - Centri residenziali di cure palliative

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 gennaio 2000)

1. Si definiscono centri residenziali di cure palliative le strutture, facenti parte della rete di assistenza ai pazienti terminali, per l'assistenza in ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i, quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non č possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.

2. Sono approvati i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per i centri residenziali di cure palliative riportati nell'allegato 1, ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie e la validitā delle prescrizioni contenute nella normativa nazionale e regionale e nei regolamenti edilizi comunali.

3. Le altre strutture che erogano prestazioni sanitarie per i pazienti terminali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivitā sanitarie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.


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