(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 gennaio 2000)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che prevede la definizione, con atto di indirizzo e coordinamento, dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, nonché le modalità di verifica dei risultati dell'attività svolta, presso le strutture dedicate all'erogazione di cure palliative e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità di vita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 23 giugno 1999;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 ottobre 1999;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 4 novembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Decreta: