(Legge n° 42, 26 febbraio 1999)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono
aggiunte le seguenti:
", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e
periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni
sanitarie";
b) all'articolo 2,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria";
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla
regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere
utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e,
viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli
elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità
sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità";
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture sanitarie
di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme
consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del
reddito dichiarato per l'anno precedente".