Legge 210/92 - articolo 1

 

Articolo 1

(Legge n° 210, 25 febbraio 1992)

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanza tribunale di Ancona 21.12.10, sentenza della Corte costituzionale del 16-26 aprile 2012, ordinanza del tribunale di Milano del 20.07.16, sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre - 14 dicembre 2017, ordinanza della Corte di cassazione del 11.10.19, sentenza della Corte costituzionale 25 maggio - 23 giugno 2020, ordinanza della Corte di cassazione del 30.05.22, ordinanza tribunale di Roma 21.09.22, sentenza della Corte Costituzionale 20 aprile - 23 giugno 2023, sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno - 26 settembre 2023 - ndr)

(vedi modifica introdotta dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 4/22 - ndr)

2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanza tribunale di Palermo 275/08 - ndr)

3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanza tribunale di Pisa 958/02; dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002; ordinanza tribunale di Palermo 18.09.08; ordinanza della Corte costituzionale 03.11/04.12.09 - ndr)

4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.


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