COMUNICATO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELLE ATTESTAZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA RILASCIATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 1° FEBBRAIO 1991
Il Ministro della sanità rende noto quanto segue.
Con lettera telegramma in data 4 febbraio 2000, gli assessori alla sanità delle regioni e province autonome sono stati invitati a consentire l'utilizzo delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria, già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, anche oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174/L del 25 settembre 1999), termine entro il quale le aziende unità sanitarie locali avrebbero dovuto sottoporre a verifica le predette attestazioni in base all'art. 7 del regolamento da ultimo citato.
Il mancato rispetto del suddetto termine - a causa delle segnalate difficoltà organizzative a perfezionare le relative procedure nei tempi previsti - non può, infatti, comportare effetti pregiudizievoli a carico dei cittadini soggetti destinatari dei provvedimenti stessi, ai quali andrà pertanto mantenuto il diritto all'esenzione anche oltre il termine di centoventi giorni, considerato che lo stesso non può rivestire natura perentoria.