Decreto legislativo 626/94 - articolo 90
Articolo 90 - Contravvenzioni commesse
dai preposti
(sostituito integralmente dall'art.
23 del decreto legislativo 242/96 - ndr)
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. I preposti sono puniti:
- a) con l'arresto sino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b) d),
e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 31, nonché per la inosservanza delle
prescrizioni minime di cui all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55,
commi l, 3 e 4; 58;
- b) con l'arresto sino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i),
m) e p);
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tre milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
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