Decreto legislativo 626/94 - articolo 80
Articolo 80 - Misure igieniche
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui
all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce
con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da
agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui
c'è rischio di esposizione.
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