Decreto legislativo 626/94 - articolo 80

 

Articolo 80 - Misure igieniche

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.


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