Decreto legislativo 626/94 - articolo 75

 

Articolo 75 - Classificazione degli agenti biologici

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.


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