(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitā lavorative nelle quali vi č rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento
delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati.
(modificato dall'art.
21, comma 1, del decreto legislativo 242/96 - ndr)