Decreto legislativo 626/94 - articolo 73

 

Articolo 73 - Campo di applicazione

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitā lavorative nelle quali vi č rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
(modificato dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 242/96 - ndr)


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