Decreto legislativo 626/94 - articolo 72

 

Articolo 72 - Adeguamenti normativi
(modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 66/00, e dall'articolo 8, del decreto legislativo 66/00 - ndr)

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1 . Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: «Può provocare il cancro» o la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione», il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.


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