Decreto legislativo 626/94 - articolo 71

 

Articolo 71 - Registrazione dei tumori

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa:

2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
(modificato dall'articolo 7,  comma 1, del decreto legislativo 66/00 - ndr)

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentila la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.


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